Art. 3.

      1. I siti unicamente destinati al recapito finale dei materiali estratti a sud del porto di Viareggio e dal porto di Carrara, purché sia garantita la compatibilità ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, possono essere ubicati, su proposta degli estensori dei progetti di salvaguardia e tutela della fascia costiera, in qualunque area del comprensorio apuo-versiliese ritenuta idonea dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale.